La tanto sbandierata e attesa riforma costituzionale sembra essere stata temporaneamente congelata, come sospesa nel limbo mediatico. Non si sa bene che fine farà e se effettivamente la nostra Costituzione sarà oggetto di quesito referendario oppure no. Indipendentemente da ciò, per non farsi cogliere impreparati, meglio volgere uno sguardo ai punti essenziali della riforma e riflettere sulla possibilità che si tratti effettivamente di una “manna dal Cielo” oppure no.
Il progetto tende a rimaneggiare e a modificare buona parte della nostra Costituzione: sono 46 gli articoli nel mirino del Governo. Se consideriamo che la nostra Carta è suddivisa in 139 articoli, capite bene che non si tratta di un semplice rimaneggiamento, ma di una riscrittura sostanziale, in un colpo solo e all’insaputa dei più, cioè all’insaputa di noi Cittadini!
I riflettori sono puntati su tre aspetti che giocano a favore del “Sì” alla riforma:
- superamento del bicameralismo paritario,
- revisione del riparto di competenze tra Stato e Regioni (più semplicemente: chi legifera),
- abolizione e conseguente eliminazione dalla Costituzione sia delle Province sia del “famigerato” CNEL.
L’Italia è una Repubblica parlamentare basata sul “bicameralismo paritario” o “perfetto”. Questo significa che l’organo titolare del potere legislativo è diviso in due rami: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, che sono i protagonisti dell’iter legislativo. Questo significa che una legge non può essere promulgata dal Presidente della Repubblica se non è stata prima discussa e approvata da entrambi i “Legislatori” (artt. 72 e ss. Cost.).
Ebbene, alla luce del convincente motto “risparmiare, tagliare la spesa pubblica, eliminare gli sprechi come deve fare un buon padre di famiglia, velocizzare e rendere efficiente l’apparato statale”, la Riforma determinerebbe il superamento del bicameralismo paritario a favore di un “monocameralismo perfetto”. Vi chiederete: “come avverrà questo? Abolendo in toto il Senato?”. No. Il panorama che ne esce è molto più complesso ed articolato di quello che si potrebbe pensare e di quello che è stato sventolato in faccia all’opinione pubblica.
In pratica, il Senato non sarebbe più eletto a suffragio universale diretto, ma eletto dai Consigli Regionali. Un Senato snaturato e destabilizzato, sia nella sua composizione interna, sia nelle sue funzioni.
La Riforma, infatti, prevede che il Senato sia rinnovato periodicamente e parzialmente, a differenza della Camera dei Deputati, determinando così un’instabilità intrinseca che difficilmente consentirebbe all’organo legislativo stesso di esercitare stabilmente le proprie prerogative costituzionali.
Inoltre si prevede che esso partecipi all’iter legislativo, paritariamente alla Camera, in determinate materie di rilievo costituzionale, individuate espressamente dall’articolo 70 nuova formulazione (dunque in questi casi tornerebbe operativo il “bicameralismo paritario”).
Il superamento definitivo del bicameralismo paritario di cui si parla è dunque in realtà fittizio: non solo perché il Senato eserciterebbe in toto e in parità la funzione legislativa relativamente a materie di rilievo costituzionale, ma anche perché non sarebbe completamente escluso da questa funzione anche per le restanti materie. Il Senato potrebbe chiedere – ovviamente sulla base di determinati requisiti – di esaminare il testo legislativo su cui la Camera si sta concentrando e di deliberare proposte di modifica, sulle quali la stessa sarà chiamata a pronunciarsi in via definitiva.
L’articolo 70 nuova formulazione disciplinerà una pluralità di iter legislativi (se ne contano almeno 5) che, anziché accelerare l’approvazione delle Leggi, rischierà di creare non pochi problemi e stalli, a discapito della tanto propagandata “celerità legislativa”.
Il secondo punto riguarda la revisione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni: il cuore della questione è contenuto nell’articolo 117. Già oggetto di revisione nel 2001 con la Legge n. 1 del 18 ottobre, l’articolo 117 comma 2 oggi stabilisce che il potere legislativo è esercitato esclusivamente dallo Stato in 17 “macro-materie” espressamente enucleate nell’articolo stesso; dopodiché, all’art. 177 comma 3 vengono elencate le materie che, viceversa, appartengono alla cd. potestà legislativa “concorrente”, ossia rispetto alle quali lo Stato sì legifera, ma stabilendo esclusivamente i principi generali mediante le cd. “Leggi-quadro” o “Leggi-cornice”.
La normativa di dettaglio è quindi demandata alle Regioni, che, ovviamente, si devono ispirare ed attenere ai principi generali individuati dallo Stato.
In ultimo, le materie non espressamente menzionate dall’articolo 117 appartengono direttamente alla potestà legislativa “residuale” o “regionale esclusiva”.
Cosa accadrebbe se vincesse il Sì? Con la riforma si assisterebbe a quello che si possiamo chiamare “effetto risucchio”: ossia, oltre all’eliminazione della competenza residuale, buona parte delle materie che oggi sono soggette a potestà legislativa concorrente e che vedono, quindi, la partecipazione attiva sia dello Stato sia delle Regioni, verrebbero “risucchiate” nella sfera di competenza esclusiva – e sottolineo esclusiva – dello Stato, determinando una concentrazione non indifferente di potere decisionale in capo all’autorità centrale.
Una netta inversione di tendenza rispetto al percorso intrapreso decenni fa a favore del potenziamento delle autonomie locali, tenuto anche conto del fatto che l’Italia è uno Stato regionale.
Il rischio di questa revisione del riparto è reale: non sono stati previsti meccanismi costituzionali di contrappeso tali da controbilanciare la concentrazione del potere al solo livello centrale.
Il quesito che si solleva vien da sé: questa revisione può preparare il terreno per future ed ulteriori cessioni di Sovranità a favore di organi e/o autorità sovranazionali, a discapito della nostra democrazia?
In ultimo, in ossequio al famigerato mantra “tagliamo gli sprechi!”, i sostenitori della riforma puntano molto sull’abolizione delle Province e del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), con la conseguente loro eliminazione dal testo costituzionale. Per quanto riguarda le Province, occorre chiarire che è in vigore dall’ 8 aprile 2014 la legge Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014), che ridisegna confini e competenze dell’amministrazione locale, senza avere previsto finora una loro effettiva abolizione; perché, in realtà, per ridisegnare il panorama delle autonomie locali si deve intervenire direttamente sul titolo V della Costituzione (artt. 114 e ss. Cost.).
Se è vero che la loro eliminazione è possibile, altrettanto vero è che tutto l’apparato burocratico ed il personale che gravitano nell’alveo delle Province dovrà essere spalmato ed assorbito dalle altre amministrazioni territoriali (Comuni, Città metropolitane e Regioni), senza quindi determinare, come vorrebbero i paladini dell’efficientamento, un’effettiva riduzione degli “sprechi” ma, semplicemente, una diversa distribuzione e riallocazione delle risorse.
Stesso discorso può essere fatto ovviamente per il CNEL, disciplinato dall’art. 99 Cost., istituito nel 1957 ed annoverato tra gli organi di rilievo costituzionale.
In conclusione: e se tutto questo ambizioso progetto altro non fosse che uno specchietto per le allodole? Staremo a vedere. Certo è che, per il momento, tutto sembra tacere e siamo in attesa di sapere se e quando il Popolo italiano sarà chiamato a pronunciarsi sulla propria Costituzione e, quindi, sul proprio futuro. Non facciamoci trovare impreparati!